Leggi e normative

apr72016

Regimi fiscali agevolati per gli studenti italiani laureati all'estero. Il provvedimento vale anche per quelli in odontoiatria

L'obiettivo della legge 30 dicembre 2010, n. 238 è quello di riportare in Patria i "nostri giovani cervelli", gli italiani che avevano deciso di andare all'estero a lavorare o di "convincere" i colleghi stranieri a venire a lavorare in Italia.

Per essere più recisi, ed indicare gli obiettivi della Legge, questa "si propone di contribuire allo sviluppo del Paese mediante la valorizzazione delle esperienze umane, culturali e professionali maturate dai cittadini dell'Unione europea che, dopo aver risieduto continuativamente per almeno ventiquattro mesi in Italia, hanno studiato, lavorato o conseguito una specializzazione post lauream all'estero e decidono di fare rientro in Italia".

Negli anni successivi all'emanazione della legge una serie di circolari esplicative hanno chiarito, meglio, gli ambiti di applicazione. L'ultima in ordine cronologico quella del 30 marzo scorso emanata dall'Agenzia delle Entrate con la quale vengono definite le modalità con cui i lavoratori destinatari dei benefici fiscali di cui alla legge 238/2010 trasferiti in Italia entro il 2015, possono optare per il nuovo regime agevolato. Vale a dire quello previsto per i lavoratori "impatriati".

Cosa prevede la legge
La legge prevede la concessione di incentivi fiscali riguardanti l'imposta sul reddito delle persone fisiche sotto forma di parziale imponibilità del reddito derivante dalle attività di lavoro dipendente, autonomo (compresa la forma associata) o d'impresa avviate in Italia da soggetti in possesso di determinati requisiti. Per poter utilizzare queste agevolazioni i lavoratori devono aver "risieduto per almeno due anni in Italia e che, sebbene residenti nel loro Paese d'origine, siano in possesso di un titolo di laurea ed abbiano svolto continuativamente un'attività di lavoro dipendente, autonomo o di impresa fuori da tale Paese e dall'Italia negli ultimi 24 mesi o più, i quali vengano assunti o avviino un'attività di impresa o di lavoro autonomo in Italia e trasferiscano il proprio domicilio, nonché la propria residenza, nel nostro Paese, entro tre mesi dall'assunzione o dall'avvio dell'attività".

Ma anche gli italiani trasferiti all'estero per laurearsi possono rientrare tra i beneficiari delle agevolazioni?
Sembrerebbe di sì visto che nella circolare 14/E del 4 maggio 2012 viene indicato che "rientrano nella categoria dei beneficiari anche coloro che hanno svolto attività di studio all'estero (comma 2) è necessario aver conseguito "un titolo di laurea o una specializzazione post lauream" fuori dal proprio paese di origine e dall'Italia (lettera b)". "Al riguardo -spiegano dalle Entrate- si ritiene che coloro che abbiano svolto attività di studio all'estero conseguendo la laurea o altro titolo accademico post lauream come, per esempio, nel caso di corsi di specializzazione post lauream aventi la durata di due anni accademici, soddisfino comunque il requisito in questione".

Norberto Maccagno


(Fonte: Odontoiatria33)


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