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set272016

Concorso, l'avvocato: parere dell'Avvocatura Stato non risolve nodo ruralità

tags: Farmacia
Il parere dell'Avvocatura Generale dello Stato in merito all'estensione al concorso straordinario della sentenza n. 5667/2015 del Consiglio di Stato sulla ruralità, «darebbe origine a una norma di interpretazione autentica, un utile supporto alle procedure amministrative, con un autorevole effetto orientativo, ma non fonte di diritto quindi non vincolante per i giudici amministrativi». Così l'avvocato Quintino Lombardo, dello Studio Legale Cavallaro, Duchi e Lombardo, (Osservatorio Iusfarma) commenta a Farmacista33 l'ipotesi «per ora solo ventilata» da parte del sottosegretario alla Salute Vito De Filippo in risposta a un'interrogazione parlamentare, di rivolgersi all'Avvocatura Generale per dirimere la questione sollevata dal Cds nella sentenza di dicembre 2015 che aveva dichiarato illegittima la clausola di un bando di un concorso ordinario svoltosi in Sardegna che escludeva la maggiorazione a favore dei farmacisti rurali oltre il superamento del punteggio massimo complessivo da attribuirsi per l'attività professionale svolta, per contrasto con una disposizione di legge, in particolare con l'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221 ("Ai farmacisti che abbiano esercitato in farmacie rurali per almeno 5 anni come titolari o come direttori o come collaboratori verrà riconosciuta una maggiorazione del 40 per cento sul punteggio in base ai titoli relativi all'esercizio professionale, fino ad un massimo di punti 6,50").

Secondo l'avvocato, «la via maestra per risolvere il problema generato dai dubbi interpretativi sulla maggiorazione dei punteggi dei farmacisti rurali è l'accoglimento di quanto proposto lo scorso aprile dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie autonome, richiesta che al contrario per il momento pare ignorata». Il riferimento è alle proposte emendative presentate dalla Conferenza al Governo, il 14 aprile scorso, in cui si sottolineava, tra le altre cose, l'opportunità di «una norma di legge che confermi, in modo esplicito e incontrovertibile, un'unica lettura ermeneutica compatibile con la finalità perseguita dalla disciplina vigente e con il suo dettato testuale. Ciò al fine di scongiurare, in futuro, l'apertura di dispendiosi procedimenti giurisprudenziali in occasione di concorsi unici ordinari per titoli ed esami indetti ai sensi della legge n. 326/2003 e, nell'immediato, l'ingiustificato procrastinarsi della conclusione dei concorsi straordinari nelle singole Regioni». L'avvocato precisa che «il parere dell'avvocatura sarebbe un contributo utile e autorevole, con effetto orientativo dell'azione amministrativa (anche sotto il profilo della responsabilità degli Uffici), ma di per sé non risolverebbe l'esigenza di certezze da parte dei farmacisti concorrenti, perché ovviamente non potrebbe avere forza novativa della norma di legge. Di fatto, nel caso di un parere dell'Avvocatura diverso dall'interpretazione della norma recata dalla sentenza n. 5667/2015 in materia di concorso farmaceutico "ordinario", i Giudici amministrativi potrebbero comunque rimanere nel solco dell'opinione espressa nella sentenza». Ma aggiunge: «È evidente che se l'interpretazione del CdS, la prima in assoluto in questo senso e che il CdS stesso potrebbe rivedere, venisse confermata e applicata anche al concorso straordinario (il che non è detto), verrebbe a modificarsi un criterio non irrilevante nella formazione della graduatoria che, soprattutto nelle forme associate, ha generato scelte specifiche da parte dei concorrenti». Un'eventuale modifica per via giurisdizionale o amministrativa dei criteri di calcolo del premio per il servizio rurale, chiarisce, «non avrebbe alcun effetto laddove si è già proceduto alle assegnazioni, dove ci sono già aperture stabili di nuove farmacie, se cioè la procedura concorsuale è conclusa e il contenzioso esaurito. Diversa la conclusione, invece, dove ci sono pendenze giuridiche sulla graduatoria, cioè dove la graduatoria è stata impugnata sollevando tale vizio specifico. Ma è da tenere presente che, proprio per le incertezze emergenti, semmai qualche Regione decidesse spontaneamente di rivedere in autotutela la graduatoria o di modificare i criteri di valutazione a maggior vantaggio dei rurali, cioè potrebbe determinare l'apertura di una nuova stagione di ricorsi da parte dei "non rurali", che di ciò risulterebbero svantaggiati».

E conclude: «In questo concorso ci sono problemi alla radice, dai quali nasce l'attuale situazione d'incertezza, a partire dalle infelice qualità dell'intervento legislativo d'urgenza, i lunghi tempi per le valutazioni e le verifiche dei titoli di un gran numero di concorrenti, solo autocertificati, che forse si sarebbero ridotti mantenendo la prova a quiz, come suggeriva la Fofi, la "invenzione" della partecipazione in forma associata, l'individuazione non raramente affrettata, fatta in 30 giorni tra marzo e aprile del 2012, delle sedi farmaceutiche da assegnare».

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