Attualità

giu82017

Ecm, rientro in elenco automatico al completamento crediti per i medici competenti

tags: Medicina
Buona notizia per i medici competenti: quelli cancellati dall'elenco perché non hanno raggiunto i crediti sufficienti nel triennio formativo Ecm 2014-2016 possono rientrare se adempiono al 70% dei fabbisogni formativi del triennio partito quest'anno. Una circolare di Ministero della Salute e Fnomceo del 1° giugno chiarisce alcuni quesiti della categoria, dimezzata nel 2015 quando il ministero verificò che, per i crediti 2011-13, a tutto il 2014 circa metà degli iscritti all'albo non era in regola. Già: i medici competenti, come ricorda la circolare, devono autocertificare al Ministero della Salute di aver conseguito almeno il 70% dei 150 crediti necessari alla fine del triennio formativo su temi legati a medicina del lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro. La circolare chiarisce cinque punti.

Primo, chi resta fuori elenco non necessariamente perde posto e ruolo. Per svolgere questa delicata attività rilevano il possesso del titolo - specialista in Medicina del Lavoro oppure in Igiene o Medicina legale ma esercitante la medicina del lavoro o con altro titolo ma operante da almeno 4 anni nella medicina del lavoro - e l'avvenuto aggiornamento. Secondo, per autocertificare i crediti 2014-16 c'è tempo dal 1° gennaio di quest'anno fino al 15 gennaio 2018. In caso di mancato invio si è cancellati e non si può esercitare perché il percorso formativo non è completo. Il datore di lavoro che si avvalga di un medico "fuorilegge" è punito con 4384 euro di ammenda. Terzo, chi è cancellato dall'elenco per non aver completato i crediti dei trienni 2011-13 o 2014-16 può iscriversi all'elenco nel triennio successivo ove dimostri che ha conseguito il 70% dei crediti mancanti in medicina del lavoro. Quarto punto, la volontà di essere re-iscritti a seguito di completamento del debito va comunicata prima al Ministero della Salute.

Infatti, la soglia del 70% non si calcola sul fabbisogno secco di 150 crediti ma la computa il Consorzio gestione anagrafica professioni sanitarie - Cogeaps su un denominatore variabile; al fabbisogno vanno aggiunti eventuali crediti da recuperare del precedente triennio; inoltre, va tenuto conto di esenzioni ed esoneri che possono ridurre il numero di crediti per mantenersi in elenco. Il Ministero "vede" i file e inserisce. Non si possono far contare due volte gli stessi crediti. Il professionista dovrà segnalare al proprio Ordine e al portale Cogeaps quali crediti ha acquisito a titolo di recupero del precedente triennio formativo e quali valgono per l'attuale triennio. Ultimo punto - ma terzo nell'ordine della circolare - i controlli: il Ministero della Salute si riserva di farli a campione sulla base di quelli registrati al portale Cogeaps, ma cita un accordo concluso a gennaio con Fnomceo che consente di leggere anche i dati degli ordini provinciali. Infatti, parte della metà dei medici depennati nel 2015 non aveva ancora ottenuto la registrazione di crediti già acquisiti nel portale Cogeaps, per ritardi o errori di comunicazione dei provider (per la Fad le procedure sono più lunghe). L'intesa Ministero-Fnom prevede che per stabilire se il medico ha i crediti valgano pure i dati degli Omceo che possono autonomamente chiedere aggiornamenti all'iscritto. Il fatto che il Ministero li veda assicura un doppio controllo affinché si prendano provvedimenti in base a crediti reali e non solo a quelli acquisiti dal sistema.

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