giu72017
Tirocini extracurriculari, nuove linee guida: non per i farmacisti. Sinasfa: risultato importante
Per i farmacisti abilitati alla professione e iscritti all'Ordine non è possibile attivare un tirocinio extracurriculare. A dirlo è l'Accordo tra governo e regioni sulle Linee guida in materia di tirocini formativi e di orientamento, all'esame delle regioni nella seduta del 25 maggio e che è stato pubblicato ieri sul sito delle Regioni, che mira ad aggiornare la materia e nel quale si legge, nero su bianco, che «non sono attivabili tirocini in favore di professionisti abilitati o qualificati all'esercizio di professioni regolamentate, per attività tipiche o riservate alla professione». «Un risultato importante» commenta
Francesco Imperadrice, presidente del Sindacato nazionale dei farmacisti non titolari «di una battaglia che ci ha visti molte volte in prima linea, nel denunciare il fenomeno e nel cercare una via di dialogo con le Regioni. Si tratta di un passaggio importante perché permette il superamento di una situazione che non solo era gravosa da un punto di vista economico per il farmacista e che rappresentava un freno all'occupazione, ma era anche un elemento di umiliazione per chi aveva già compiuto il percorso di abilitazione alla professione. L'accordo va nella direzione di dare un giusto riconoscimento alla dignità del lavoro del farmacista. Un ringraziamento particolare va a
Emilio Croce, presidente Enpaf e dell'Ordine di Roma, che ha preso a cuore il tema e ne è stato l'artefice».
Il documento aggiorna di fatto le linee guida del 2013 anche alla luce delle criticità che sono state rilevate nel corso di questi anni. Tra i contenuti, importante la definizione di tirocinio, che «consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione in situazione che non si configura come un rapporto di lavoro». Non a caso «al fine di qualificare l'istituto e limitarne gli abusi, si concorda sui principi che il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, e i tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratti a termine nei periodi di picco delle attività e non possono essere utilizzati per sostituire il personale nei periodi di malattia, maternità o ferie né per ricoprire i ruoli necessari all'organizzazione dello stesso». Per quanto riguarda l'attuazione, si legge nell'accordo, «le regioni si impegnano a recepire nelle proprie normative i contenuti entro sei mesi dalla data dell'accordo» e che tali disposizioni regionali attuative «costituiscono la disciplina settoriale in materia a decorrere dalla data della loro entrata in vigore». «Ora occorrerà attendere l'iter procedurale che renderà attuativo in tutte le regioni l'accordo» conclude Imperadrice. «Quello che ci aspettiamo è l'apertura di nuovi scenari occupazionali. Laddove non è più possibile un uso dello stage extracurricolare, verranno messi in campo altri strumenti di inquadramento».