Attualità

lug152016

Tessera professionale Ue a regime per farmacisti

tags: Farmacia
È già a regime per farmacisti, infermieri e fisioterapisti la Carta professionale europea che consente ai professionisti di uno stato dell'Unione europea di stabilirsi in altri stati per esercitare. Si tratta non di una vera tessera ma di un file scaricabile al termine di una domanda di stabilimento. L'Ue l'ha varata con la direttiva qualifiche nuova, e insieme ad essa ha istituito un sistema informatizzato di allerta gestito dalle autorità nazionali per evitare che professionisti inibiti a casa loro continuino l'attività in un altro. E qui da un incontro all'Aia a fine giugno indetto dal Ministero della Salute Olandese sarebbe emersa una magagna: alcuni paesi Ue - non sarebbe stato esplicitato quali - non segnalano ancora i professionisti (sanitari e non) che si trasferiscono perché inibiti in patria. Il tema chiave dell'incontro era però la "carta".

Come gli infermieri, i farmacisti possono già connettersi al sito Ecas (European Commission Authentication Service, http://ec.europa.eu/europeaid/funding/about-grants/how-apply-grant/applicant-registration-pador/ecas-registration_en), registrarsi con username e password, costruire un profilo con i propri dati e inserire una domanda corredata dai documenti richiesti: una pila più bassa di quella usata nella procedura standard, in cui ciascuna professione sottosta alle regole dello stato membro dove intende esercitare. Le nuove procedure sono differenti a seconda la trasferta sia temporanea o per sempre. Se si è italiani e si vuole andare a lavorare fuori sarà meglio prendere contatti con il sito dell'Autorità competente italiana (per le professioni sanitarie è il Ministero della salute) con un'e-mail a centroassistenzaqualifiche@politicheeuropee.it ovvero prima consultando il sito http://www.politicheeuropee.it/attivita/58/punti-nazionali-di-contatto. Per la mobilità temporanea, fatta la domanda all'indirizzo indicato dal punto di contatto, l'Autorità italiana entro una settimana comunica se manca qualcosa e dice le tariffe applicate. Se il paese ospitante non deve effettuare controlli supplementari il nostro ministero della Salute (appoggiandosi all'Ordine professionale) esamina la domanda e decide entro 3 settimane.

La tessera rilasciata vale 12 mesi per le professioni sanitarie, 18 per le altre. Se l'autorità del paese ospitante deve fare altri controlli, ad esempio a seguito della non perfetta coincidenza dei titoli, il Ministero ha fino a 1 mese per esaminare la domanda ed inoltrarla al paese ospitante che adotta la decisione finale entro 3 mesi (due mesi più massimo 2 proroghe di 2 settimane ciascuna). Ove istruzione, formazione ed esperienza professionale non soddisfino le norme prescritte nel paese ospitante, questo può chiedere una prova attitudinale o un tirocinio di adattamento. Per lo stabilimento definitivo funziona allo stesso modo ma anche in caso i documenti siano tutti a posto il paese ospitante per rilasciare una tessera valida per sempre si prende 2 mesi (o meglio un mese più due eventuali proroghe di 2 settimane ciascuna) e non 3 settimane. Grazie alle nuove norme sull'unificazione delle procedure oggi un farmacista - salvo problemi da "regime transitorio" per i quali è bene prevenire dialogando con il Punto di contatto - può presentare giusto il diploma, il certificato ordinistico che prova l'assenza di sospensioni temporanee o definitive dall'esercizio della professione, la copia della carta d'identità, più un documento che attesti l'esportabilità della qualifica. Che può essere in alternativa: o un certificato di conformità attestante che le qualifiche rispondono ai requisiti minimi di formazione armonizzati a livello Ue; un certificato di modifica del titolo di formazione attestante una diversa denominazione (se le qualifiche rispondono ai requisiti minimi di formazione Ue ma il titolo esatto non figura in elenco); un attestato dei diritti acquisiti ove si attesta che si è praticata la professione per almeno 3 anni consecutivi nei precedenti 5 anni, anche se le qualifiche non rispondono formalmente ai requisiti minimi di formazione armonizzati a livello Ue.

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