Attualità

feb112016

Commissione Sanità approva Odg su equiparazione contrattuale specializzandi area sanitaria

L'annosa questione dell'equiparazione contrattuale degli specializzandi di area sanitaria, tra cui i farmacisti, a quella dei laureati in medicina, pare arrivata a un punto di svolta. La Commissione Sanità del Senato, infatti, ha appena approvato un ordine del giorno a prima firma del senatore D'Ambrosio Lettieri (CoR), che impegna il Governo «a valutare la possibilità di promuovere l'effettivo riconoscimento ai laureati ammessi e iscritti dal primo al quarto anno di corso delle scuole post-laurea di specializzazione dell'area sanitaria non medica - di cui al decreto interministeriale N.68 del 4 febbraio 2015 - del diritto all'erogazione di una borsa di studio e all'applicazione del trattamento contrattuale di formazione specialistica di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni».
«Ci auguriamo che a questo Odg, l'ultimo di una lunga serie, segua finalmente un intervento concreto del Governo per mettere fine a una sperequazione incomprensibile che deve trovare finalmente una soluzione» ha sottolineato D'Ambrosio Lettieri. «La normativa attualmente in vigore prevede l'applicazione di un ordinamento didattico unico valido sia per i laureati in medicina che per gli altri laureati dell'area sanitaria. L'impegno richiesto per la formazione specialistica è, inoltre, a tempo pieno, pari quindi a quello previsto per il personale sanitario del Ssn. Ma emergono diverse disparità di trattamento contrattuale tra le due categorie di soggetti: i laureati in medicina vincitori di concorso sono assegnatari di un contratto di formazione specialistica per l'intera durata del corso e di un trattamento economico pari a euro 25mila per i primi due anni accademici e a euro 26mila per gli ultimi tre; gli stessi hanno diritto alla copertura previdenziale e alla maternità. I farmacisti, invece, al pari di altre categorie dell'area sanitaria, altrettanto vincitori di concorso, oltre a non essere titolari della medesima posizione contrattuale né dello stesso trattamento economico, sono altresì tenuti a pagare il premio per la copertura assicurativa dei rischi professionali e le tasse universitarie di iscrizione alla scuola di specializzazione».

S.R.


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